Associazione
Amici del Parco della Battaglia
Gruppo Storico Risorgimentale 23 marzo 1849 |
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“AMICI
DEL PARCO DELLA BATTAGLIA ONLUS" STATUTO |
DENOMINAZIONE -
SEDE - SCOPO Art.
1
- E' costituita una Associazione
avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità
sociale
(ONLUS) ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 4 dicembre
1997
n.460 denominata "Amici del Parco della Battaglia Onlus". Art.
2
- L'Associazione ha sede in Novara,
Via Greppi 9. Art.
3
- L'Associazione non ha fini di
lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale,
intendendo
ispirarsi nella sua azione ai principi e ai criteri di tutela dei
valori
storici, ambientali e culturali nel solco dell'iniziativa del Comitato
per il
Parco della Battaglia della Bicocca. L'Associazione
ha quale scopo -
nell’ambito della tutela, promozione e
valorizzazione delle cose
di interesse artistico e storico e di tutela e valorizzazione della
natura e
dell’ambiente di cui all’Art.10 del citato Decreto - di
fornire
il proprio contributo per le esigenze del territorio protetto e
vincolato
denominato "Parco della Battaglia del 23 marzo 1849". In
particolare essa si propone di:
collaborare alla realizzazione e alla cura delle strutture - in senso
lato -
del Parco; fornire disponibilità per favorire la fruizione delle
strutture
stesse, con speciale riferimento ai Monumenti e ai luoghi di raccolta
delle
testimonianze storiche e culturali; svolgere un'opera di recupero,
studio,
conservazione, sensibilizzazione e divulgazione dei valori e delle
peculiarità
storiche ed ambientali dell'area, mediante i più vari mezzi atti allo
scopo,
tra i quali l'attività editoriale, l'organizzazione di conferenze,
convegni,
dibattiti, mostre, visite guidate, manifestazioni in genere, la
costituzione di
un gruppo storico risorgimentale, la creazione di un "osservatorio"
ambientale. In
ogni caso l’Associazione potrà
svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale,
nonché
tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, purché nei
limiti
consentiti dalla legge. PATRIMONIO
ED AMMINISTRAZIONE Art.
4
- Il patrimonio dell'Associazione è
costituito: a) da
beni mobili, immobili, pubblicazioni, raccolte e quant'altro potrà
divenire di
proprietà dell'Associazione stessa; b) da
eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio; c)
da
eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;
Le entrate dell’Associazione sono costituite: a) dalle
quote associative versate dai soci, stabilite ogni anno dal Consiglio
direttivo, che in ogni caso sono intrasmissibili ad eccezione dei
trasferimenti
a causa di morte e non sono rivalutabili; b) dall'eventuale
ricavato dell'organizzazione di mostre, manifestazioni o iniziative di
altro
genere; c) da
ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. In
caso di scioglimento
dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad
altra
organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica
utilità,
sentito l’Organismo di controllo di cui all’Art.3, comma 190 della
Legge 23
dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art.
5
- L'esercizio finanziario chiude al
31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio,
il
Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio da sottoporre
all’approvazione
dell’Assemblea dei soci. Gli
utili o gli avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in
modo
indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione
o
distribuzione non siano imposte dalla legge e pertanto saranno portati
a nuovo,
capitalizzati e utilizzati dall’Associazione per i fini perseguiti. SOCI Art.
6
- Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci tutti coloro che intendono aderire all'oggetto ed
agli
scopi dell'Associazione, sottoscrivendo apposito modulo di iscrizione
indirizzato al Consiglio Direttivo, che ne delibera l’ammissione. La
qualità di socio si perde per
recesso, morte o esclusione. Può essere escluso il socio che: a) in
qualunque
modo danneggia moralmente o materialmente l'Associazione; b) non
osserva le
disposizioni contenute nello Statuto, negli eventuali regolamenti
interni,
nelle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
L'esclusione verrà
sancita dall'Assemblea a maggioranza con voto segreto. Tra
i soci vige una disciplina
uniforme del rapporto associativo e delle modalità di associazione; è
espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa ed ogni limitazione ad essa connessa. ASSEMBLEA Art.
7
- L'Assemblea è costituita da tutti
i soci in regola con il versamento della quota sociale. L'Assemblea
è convocata
ordinariamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per
l'approvazione del bilancio; comunicazione della convocazione
dell'Assemblea
viene inviata, con lettera semplice, a ciascun socio almeno 15 giorni
prima
dello svolgimento della stessa. L'Assemblea
può essere convocata,
inoltre, ogniqualvolta ne facciano richiesta il Presidente, la
maggioranza del
Consiglio Direttivo, o un decimo dei soci, oppure su richiesta del
Collegio dei
Revisori dei Conti. Art.
8
- L'Assemblea delibera in materia
di: a)
approvazione del bilancio; b)
nomina
dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei
Conti; c)
indirizzi
e direttive generali dell'Associazione; d)
modifiche
dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, in via straordinaria; e)
su
quant'altro ad essa demandato a norma di legge e di Statuto. Art.
9
- Hanno diritto all'intervento in
Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Ogni
socio
può con delega scritta farsi rappresentare da un altro socio.Non sono
ammesse
più di tre deleghe. Art.
10
- L'Assemblea è validamente
costituita e delibera con le maggioranze previste dall'Art.21, comma 1
del
Codice Civile, anche nel caso di modifiche dell’Atto Costitutivo e
dello
Statuto, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dal comma 3 del
medesimo
articolo. L'Assemblea
è presieduta dal
Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente.
Della
seduta si redige processo verbale su apposito registro, firmato dal
Presidente. CONSIGLIO
DIRETTIVO Art.
11
- L'Associazione è diretta da un
Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri eletti
dall'Assemblea. Il
Consiglio durerà in carica per un triennio e potrà essere sempre
riconfermato,
totalmente o parzialmente. In caso di dimissioni o decesso di un
Consigliere,
il Consiglio stesso provvede, in apposita riunione, alla sua
sostituzione che
sarà ratificata dall'Assemblea alla prima occasione. Nessun
compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per ragione della
loro
carica. Art.
12
- Il Consiglio Direttivo è
investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell'Associazione. Esso procede alla compilazione del bilancio
consuntivo, e ne
cura la presentazione all'Assemblea. Art.
13
- Il Consiglio Direttivo elegge nel
proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il
Segretario. Il
Consiglio Direttivo è presieduto
dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di
entrambi,
presiede il più anziano dei Consiglieri presenti. Delle riunioni del
Consiglio
verrà redatto, su apposito registro, il relativo verbale sottoscritto
dal
Presidente e dal Segretario. Il
Presidente del Consiglio
Direttivo è il Presidente dell'Associazione e ha la rappresentanza e la
firma
sociale di fronte ai terzi e in giudizio. Art.
14
- Il Consiglio Direttivo è riunito
dal Presidente tutte le volte che ve ne sia necessità, o nel caso ne
sia fatta
richiesta dalla maggioranza dei suoi membri. Per
la validità delle deliberazioni
occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del
Consiglio
Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri
presenti: in
caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Art.
15
- Nei casi di assoluta urgenza, il
Presidente del Consiglio Direttivo può esercitare i poteri del
Consiglio
stesso, salvo ratifica da parte di questo alla prima successiva
riunione. COLLEGIO
DEI
REVISORI DEI CONTI Art.
16
- Il Collegio dei Revisori dei
Conti si compone di tre membri eletti dall'Assemblea; essi durano in
carica tre
anni e sono rieleggibili. I
Revisori
dei Conti vigilano sulla corretta gestione dell'Associazione. SCIOGLIMENTO Art.
17
- L'Associazione si scioglie per
delibera dell'Assemblea, a maggioranza di tre quarti dei suoi membri. Art.
18
- Lo scioglimento dell'Associazione
comporterà la nomina di uno o più liquidatori, anche non membri
dell'Associazione, i quali attueranno la deliberazione dell'Assemblea
in ordine
alla devoluzione del patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa
di
utilità sociale operante in analogo settore. CONTROVERSIE Art.
19
- Tutte le eventuali controversie
tra soci, o tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno
sottoposte, in
tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra
giurisdizione, da un arbitro amichevole compositore, da nominarsi dal
Presidente del Tribunale di Novara; l'arbitro giudicherà pro bono et
aequo,
senza formalità di procedura. Il lodo dell'arbitro sarà inappellabile. RINVIO Art.
20
- Per tutto quanto non regolato dal
presente Statuto si fa riferimento alle norme dettate dalle
disposizioni di
legge speciali e dal Codice Civile. |
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